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30/09/2003

TARGHE ALTERNE, ECCO TUTTE LE DEROGHE

Nell'ordinanza comunale l'elenco di chi può circolare liberamente
Nell'ordinanza comunale relativa alle targhe alterne sono comprese anche le deroghe allo stesso provvedimento: chi è proprietario di veicoli appartenenti ad una delle categorie sotto riportate può circolare senza limitazioni: I. veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool-car) e autoveicoli del servizio di car sharing; II. autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n° 503; III. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto convenzionato di studenti; IV. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; V. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile (sono compresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione nonché il soccorso stradale), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; VI. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale; VII. veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; VIII. autoveicoli per il trasporto di persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; IX. autoveicoli dei cortei funebri e veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; X. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.), di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; XI. veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; XII. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo; XIII. veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; XIV. veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento) e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; XV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno con due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con 'targa prova'; XVI. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti e rappresentanti di commercio, durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio; XVII. veicoli degli operatori dell'informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l'espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento; XVIII. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa - lavoro; veicoli di insegnanti che operano su più sedi nello stesso giorno, o che svolgono il lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica; XIX. veicoli a servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate; XX. veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t) EURO2, conformi alla Direttiva 96/69 CE o immatricolati dopo il primo ottobre 1998; veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 t) EURO3, conformi alla direttiva 99/69 CE o immatricolati dopo il primo gennaio 2001; XXI. veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) omologati. XXII. veicoli conformi alla Direttiva 98/69B CE o 99/102 CE (EURO 4). Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli è obbligatorio esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo. Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno fatto il controllo obbligatorio dei gas di scarico.

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