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18/12/2007

VIETATO DISTURBARE CHI SI RECA IN VISITA IN OSPEDALE

Un ordinanza del Sindaco di Modena punisce con ammende fino a 480 euro chi disturba le persone che si recano presso ospedali e altri luoghi di cura.
Nell’incontro di fine anno con i giornalisti, il Sindaco di Modena, Giorgio Pighi, ha illustrato il testo dell’Ordinanza firmata in mattinata e quindi già in vigore, che introduce sanzioni specifiche per chi provochi disturbo alle persone che si recano in ospedale o presso altri luoghi di cura.
Nei mesi scorsi erano giunte diverse segnalazioni di soggetti che svolgevano attività irregolari nei parcheggi degli ospedali e dei poliambulatori della città, a volte anche in prossimità delle camere ardenti: si andava dai parcheggiatori abusivi ai venditori di merci varie, ovviamente senza licenza alcuna, per arrivare a forme di accattonaggio aggressive, fino a sfociare in vere e proprie intimidazioni. In più di un’occasione, inoltre, sono sembrate attività pianificate, gestite da gruppi organizzati.
“Atteggiamenti particolarmente odiosi -ha detto Pighi- in quanto volti a colpire le persone più vulnerabili, vuoi per le proprie condizioni del momento o per quelle dei loro cari”. La polizia municipale e le altre forze dell’ordine hanno effettuato diversi interventi, soprattutto nei parcheggi degli ospedali, ma spesso l’unica conseguenza per gli autori di questi gesti era l’allontanamento, ovviamente solo momentaneo. “Con la nuova ordinanza -ha concluso il Sindaco di Modena- si potranno invece applicare sanzioni economiche significative, tali da scoraggiare il prosieguo di queste attività”


a seguire il testo dell’ordinanza…




















Comune di Modena Corpo Polizia Municipale

Prot. 162806/PM22092


“Tutela delle persone che accedono agli ospedali ed alle strutture
sanitarie e sociosanitarie”

IL SINDACO

Preso atto che
- sul territorio comunale, nei parcheggi delle strutture sanitarie sia pubbliche che private è presente un rilevante numero di soggetti che, facendo richiesta di denaro agli utenti che a vario titolo frequentano detti luoghi, provocano disagio negli utenti stessi e determinano un clima di insicurezza che limita la libera circolazione dei medesimi;

Ritenuto che
- ai sensi dell’art 13 del T.U. n. 267/2000 “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”
- ai sensi dell’art. 50 dello stesso T.U. il Sindaco, è competente a coordinare gli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi pubblici localizzati nel territorio e deve perseguire tale obiettivo “al fine di armonizzare l’espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti” e, per conseguire tale risultato, è necessario garantire la piena fruibilità dei luoghi negli orari in cui, spesso con una forte carica di preoccupazione, si accede agli stessi;

Considerato che
- l’art. 46 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Modena, sotto la rubrica “Accattonaggio” dispone che “E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti” e prevede che “La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo di cessare l’attività”;
- l’art. 671 c.p. punisce a titolo di reato contravvenzionale l’impiego di minori nell’accattonaggio e che l’art. 7, comma 15 bis del d. lgs. n. 295/92 (Codice della strada) punisce a titolo di illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone l’attività di parcheggiatore abusivo;
- di conseguenza non tutti i comportamenti posti in essere che sono atti ad ostacolare tale fruibilità sono sanzionati dalle norme vigenti;

Rilevato che
- l’Amministrazione comunale per consentire un regolare accesso ai servizi sanitari caratterizzato dalla fruibilità dei servizi e dalla salvaguardia delle esigenze complessive e generali degli utenti a norma degli articoli 13 e 50 del T.U., deve individuare specifici comportamenti da vietare e dunque da prevenire, per garantire le esigenze di una pluralità di utenti, quali le persone che accedono a prestazioni ambulatoriali, i dipendenti ed i familiari dei degenti che si muovono in orari e condizioni diverse;

Rilevato in particolare che
- per raggiungere tale obiettivo va assicurato il regolare e sicuro utilizzo dei parcheggi riservati ai mezzi privati, affinché l’accesso possa avvenire in qualsiasi orario ed in condizioni tali da non pregiudicarne la fruibilità, adottando i provvedimenti più opportuni per contrastare i comportamenti che la ostacolano, con particolare riferimento alla salvaguardia dei soggetti più deboli;

Ritenuto che
- è necessario, a tal fine, prevenire con specifico provvedimento, valido per tutto il territorio comunale, taluni comportamenti che maturano prevalentemente nelle aree destinate a parcheggio e nelle zone circostanti alle strutture ospedaliere, dove le persone possono essere più agevolmente avvicinate loro malgrado, onde consentire gli spostamenti dei mezzi e delle persone senza intralcio e disturbo ed evitare il ripetersi di comportamenti in contrasto con la civile e pacifica convivenza, quali la sollecitazione di elargizioni di denaro a fronte di prestazioni pretestuose e non richieste o inducendo ad acquistare oggetti o altri beni;

Sottolineato infine che
- simili comportamenti suscitano sentimenti di apprensione e di paura nelle persone che, spesso isolate, vengono avvicinate mentre accedono alle strutture ospedaliere ed ai servizi connessi, ivi comprese le camere ardenti e temono per la loro incolumità personale, ovvero di essere derubate, oppure di subire conseguenze negative per i loro beni ed in particolare per gli autoveicoli lasciati incustoditi in sosta, e che potrebbero sentirsi costrette a rinunciare a tali espressioni di civile solidarietà o essere costrette a farsi accompagnare;

Visti
- il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000,
- la l. 689/81
- l’art. 5 Regolamento di Polizia Urbana,

ORDINA

che sia consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l’indicata finalità. In particolare:
 è fatto divieto a chiunque di accedere ai parcheggi pubblici e di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti al Policlinico ed all’Ospedale Civile Sant’Agostino – Estense, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, al fine di chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi ovvero sono vietate negli stessi luoghi;
 tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte ai passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle,
 il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro,
Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 80 ad € 480.

Si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 689/81.


Modena, lì 18.12.2007

Il Sindaco
Avv. Giorgio Pighi



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