I casi per i quali è prevista l'esenzione, le conferme e le possibilità di rimborso per chi ha già pagato
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie) che da quest’anno esclude dall’applicazione dell’ICI l’abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento comunale .
L’Ufficio Tributi del Comune di Modena ha svolto una prima lettura del decreto e, salvo diverse indicazioni ministeriali, propone questa interpretazione. In sintesi l’esclusione dall’Ici riguarda:
1) l’abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l’imposta con aliquota ridotta del 5,2 per mille e detrazione di 103,29 euro;
2) le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2(cantina) e C7(tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;
3) le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), a condizione che il beneficiario dell’uso gratuito abbia nell’abitazione la propria residenza anagrafica e non sia titolare, anche in quota, di altri alloggi nel Comune di Modena;
4) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non sia data in locazione a terzi;
5) le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
6) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
7) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena;
8) le abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all’estero a condizione che l’abitazione non sia data in locazione a terzi;
Nel 2008, perciò, si deve continuare a pagare l’ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Modena, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli
Si informa, infine, che in questi giorni vengono recapitati i bollettini di pagamento Ici 2008, spediti da Equitalia Nomos, a tutti coloro che l’anno scorso hanno effettuato il pagamento 2007 con lo stesso bollettino.
Si precisa che il bollettino di quest’anno riporta un nuovo numero di conto corrente e deve essere utilizzato per i versamenti Ici ancora dovuti e relativi, come detto, agli immobili situati nel Comune di Modena diversi dall’abitazione principale. Il pagamento può essere effettuato anche con il modello F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
Qualora sia già stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della somma versata .
La domanda va presentata in carta semplice al Servizio Tributi del Comune di Modena, in via Santi 40, aperto al pubblico per tutte le informazioni che si rendessero necessarie nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
INFO: www.comune.modena.it/ tributi/
L’Ufficio Tributi del Comune di Modena ha svolto una prima lettura del decreto e, salvo diverse indicazioni ministeriali, propone questa interpretazione. In sintesi l’esclusione dall’Ici riguarda:
1) l’abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1 (di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli), che per tanto continueranno a pagare l’imposta con aliquota ridotta del 5,2 per mille e detrazione di 103,29 euro;
2) le pertinenze dell’abitazione principale a condizione che siano accatastate come C6 (garage), C2(cantina) e C7(tettoia), e che il proprietario le utilizzi in modo continuativo a servizio esclusivo della sua abitazione;
3) le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), a condizione che il beneficiario dell’uso gratuito abbia nell’abitazione la propria residenza anagrafica e non sia titolare, anche in quota, di altri alloggi nel Comune di Modena;
4) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non sia data in locazione a terzi;
5) le abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
6) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
7) le abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena;
8) le abitazione (e pertinenze) dei cittadini italiani residenti all’estero a condizione che l’abitazione non sia data in locazione a terzi;
Nel 2008, perciò, si deve continuare a pagare l’ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Modena, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (seconde case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli
Si informa, infine, che in questi giorni vengono recapitati i bollettini di pagamento Ici 2008, spediti da Equitalia Nomos, a tutti coloro che l’anno scorso hanno effettuato il pagamento 2007 con lo stesso bollettino.
Si precisa che il bollettino di quest’anno riporta un nuovo numero di conto corrente e deve essere utilizzato per i versamenti Ici ancora dovuti e relativi, come detto, agli immobili situati nel Comune di Modena diversi dall’abitazione principale. Il pagamento può essere effettuato anche con il modello F24 presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
Qualora sia già stato effettuato un pagamento ICI 2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge, si può chiedere il rimborso della somma versata .
La domanda va presentata in carta semplice al Servizio Tributi del Comune di Modena, in via Santi 40, aperto al pubblico per tutte le informazioni che si rendessero necessarie nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
INFO: www.comune.modena.it/ tributi/
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